Quali autorizzazioni e documenti servono a un istituto di vigilanza privata

Quali autorizzazioni e documenti servono a un istituto di vigilanza privata?

Risposta breve

  1. Chiedete alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'attività la licenza dell'art. 134 TULPS, prima di svolgere vigilanza per conto di terzi.
  2. Allegate il progetto organizzativo e tecnico-operativo e la prova di capacità tecniche e mezzi.
  3. Verificate i requisiti dell'Allegato A del D.M. 269/2010, per esempio iscrizione al registro delle imprese e regolarità contributiva.
  4. Dopo la licenza conservate per almeno 2 anni la documentazione sull'attività e sulle guardie.
  5. 4guards è un software di gestione operativa. Non rilascia licenze e non trasmette documenti alla Prefettura o alla Questura.

Cosa dice la normativa

  • Art. 134 TULPS: senza licenza del prefetto enti e privati non possono prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili. Non la ottiene chi non è cittadino italiano o UE, è incapace di obbligarsi o ha condanna per delitto non colposo. L'art. 133 consente a enti e privati di destinare guardie particolari alla vigilanza delle proprie proprietà.
  • La licenza è disciplinata dagli artt. 134-141 TULPS e dal Regolamento di esecuzione. La domanda va presentata alla Prefettura della provincia in cui è attivata la sede principale (Polizia di Stato).
  • Art. 257 del Regolamento di esecuzione, richiamato dal D.M. 269/2010: la domanda comprende il progetto organizzativo e tecnico-operativo e la prova delle capacità tecniche e dei mezzi finanziari, logistici e tecnici.
  • D.M. 269/2010, Allegato A: l'istituto è iscritto al registro delle imprese. Il titolare di licenza non può essere guardia giurata. Gli obblighi contributivi si dimostrano con il documento unico di regolarità contributiva.
  • Artt. 136 e 137 TULPS: la licenza è ricusata a chi non dimostra capacità tecnica e il rilascio richiede una cauzione. La revoca della licenza fa cessare subito dalle funzioni le guardie dipendenti.
  • Allegato D, punto 1a: l'istituto custodisce per almeno 2 anni la documentazione sull'attività e sulle guardie, anche su supporto informatico non modificabile. Il Regolamento di servizio è approvato dal Questore. Ogni guardia firma una dichiarazione di presa visione, custodita nel fascicolo personale.
  • Allegato D, punto 1a: annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, l'istituto invia al Questore una relazione sull'attività svolta.
  • Art. 140 TULPS: chi contravviene alle disposizioni del titolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda.

Esempi pratici

  • Fascicolo dell'istituto: licenza con le prescrizioni, ricevuta della cauzione, progetto organizzativo, Regolamento di servizio approvato.
  • Fascicolo di ogni guardia: decreto di nomina, porto d'armi, dichiarazione di presa visione, attestati dei corsi.
  • Archivio dei turni e degli ordini di servizio ordinato per data, con copie da esibire a richiesta degli agenti.

Errori frequenti

  • Servire clienti terzi con guardie destinate alla vigilanza delle proprie proprietà (art. 133), senza la licenza dell'art. 134.
  • Conservare turni e documenti solo in file modificabili: l'Allegato D parla di supporto non modificabile.
  • Dimenticare la scadenza della licenza e la relazione annuale.
  • Aspettarsi che un software sostituisca la Prefettura o un consulente legale.

Come vi aiuta 4guards

  • 4guards gestisce clienti, obiettivi, guardie e contratti per obiettivo con valore, periodo e ore. Un elenco mostra i contratti in scadenza in una finestra che impostate voi.
  • Nel profilo di ogni guardia inserite il numero dell'attestato e, se volete, una data di scadenza. 4guards non interroga alcun registro.
  • Licenza, cauzione, Regolamento di servizio e documenti della Prefettura restano nel vostro archivio. 4guards non rilascia licenze, non invia documenti alle autorità e non garantisce la conformità normativa. Non dichiara di essere un supporto non modificabile ai sensi dell'Allegato D.